Legittimità legale del Reale Ordine Nobiliare dei Cavalieri del Sacro Romano Impero.
Il Tribunale di Roma (sent. del 26.2.1962, IX sez. pen.) ha ritenuto, che per Ordini non nazionali si devono intendere quegli Ordini che "ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale" e la non nazionalità "deve desumersi dalla nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la sede e dall'eventuale riconoscimento da parte di Stati esteri".
Il Marchese Prof. Aldo Pezzana (Conferimento di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi indipendenti, in Riv. Ar. 1962, pp.155 e segg.) così precisa: "ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che esso "sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale. Se infine si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi «non nazionale» solo se all'ex Casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale".
In riferimento agli Ordini di quest'ultimo tipo, la Corte di Cassazione (sez.III, 4.2.1963 e sez.III, 6.10.1965) ha precisato che "la fons honoris può rientrare in ogni caso solo come uno degli elementi costitutivi della non nazionalità di un Ordine Cavalleresco, ma non può da sola esprimere il carattere della non nazionalità dell'Ordine stesso; accanto al carattere ereditario sono richiesti il carattere e la organizzazione intesa, anche se non identificabile, in una vera e propria soggettività giuridica internazionale.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3.3.1951 n.178 e dell'art. 498 c.p., la Repubblica Italiana vieta l'uso ed il conferimento delle onorificenze, ma come precisato dalla citata Corte di Cassazione: "Per la sussistenza del delitto è necessario che il conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi a tutti gli effetti Ordini illegittimi".
Come appunto rilevato dalla Corte di Cassazione nel 1999, "lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicché detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano".
Tutte le restrizioni e le prescrizioni, confermano la legittimità legale del Reale Ordine Nobiliare dei Cavalieri del Sacro Romano Impero, in quanto con sentenza del 20.02.2010, pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero in data 11.03.2010, sotto riportata, un Tribunale Internazionale, ai sensi della Convenzione di New York e delle norme di diritto internazionale, riconosceva all'attuale Gran Maestro dell'Ordine ed all'Ordine stesso, tutte le prerogative di cui alla legislazione italiana, in merito alla legittimità di un Ordine Cavalleresco.
Appena passata in giudicato, trascorso un anno e quaranta cinque giorni, la sentenza divenuta esecutiva ai sensi della legge italiana, è stata pubblicata dalla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, riferimento dio merito della Gazzetta Ufficiale Italiana, in ordine alla residenza Pro-Tempore del Gran Maestro.
Norme d'uso onorificenze. Gli Ordini Cavallereschi appartenenti per diritto ereditario alla Casa Imperiale e Reale di Roma-Bisanzio di Russia, riconosciuti ai sensi del 1° comma dell'art.7 della Legge 3 marzo 1951 n° 178, quali Ordini Non Nazionali e di Stato Estero stabilendo la massima del libero e lecito uso dell'onorificenza stessa nella vita di relazioni pubbliche e private del decorato, con l'obbligo di specificare il nome dell' Ordine, salvo quello dal quale scaturiscano effetti di diritto pubblico. L'Ordine è riconosciuto quanto tale, da tutti i Paesi sottoscrittori della, Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e in Italia con specifica e diretta norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (Regione sede Pro-Tempore del Gran Magistero), n. 74 del 12 Maggio 2011.
Compendio.
Conferimento e uso delle onorificenze cavalleresche.
La legge 3 marzo 1951, n. 178 (pubblicata nella Gazz.Uff. 30 marzo 1951, n.73) oltre ad istituire l'Ordine "Al Merito della Repubblica", regola la complessa materia del conferimento e dell'uso delle onorificenze cavalleresche. Tale legge, inoltre, contiene disposizioni relative sia agli Ordini Cavallereschi del Regno d'Italia, sia a quelli della Santa Sede e sia al Sovrano Militare Ordine di Malta.
Per tale motivo, prima di affrontare l'esegesi degli articoli più significativi di tale legge, pare opportuno offrire al lettore un quadro molto schematico, più di carattere giuridico che storico, dei numerosi Ordini Cavallereschi di "area" italiana.
I) Ordini cavallereschi della Repubblica Italiana.
1. Ordine al Merito della Repubblica Italiana: istituito e regolato dalla legge 3 marzo 1951, n.178 e dal D.P.R. n. 458/1952.
2. Ordine Militare d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele I, il 14 agosto 1815 con il nome di "Ordine Militare di Savoia", modificati gli statuti da Vittorio Emanuele II con R.D. 28 settembre 1855, è stato trasformato nell'Ordine Militare d'Italia con decreto del Capo Provvisorio dello Stato in data 2 gennaio 1947; l'attuale ordinamento dell'Ordine è contenuto nella legge 9 gennaio 1956, n.25.
3. Ordine della Stella della Solidarietà Italiana: istituito con dd.ll. 27 gennaio 1947, n.703, e 9 marzo 1948, n.812, per coloro che, italiani all'estero o cittadini stranieri, abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.
4. Ordine al Merito del Lavoro: istituito da Vittorio Emanuele II con R.D. del 9 maggio 1901, avocato con modificazioni dalla Repubblica con la legge del 27 marzo 1952, n.199 e successivamente modificato con le leggi nn.1793/1952 e 108/1964.
5. Ordine di Vittorio Veneto: istituito con la legge 18 marzo 1968, n.263, per onorare quei militari che abbiano prestato servizio militare per almeno sei mesi nella guerra 14-18 o nelle guerre precedenti.
II) Ordini cavallereschi del Regno d'Italia.
1. Ordine Supremo della SS. Annunziata: il Conte di Savoia Amedeo VI, fondò nel 1350 l'Ordine del Cigno Nero che impegnava solennemente i suoi membri a non muoversi reciproca guerra. Nel 1362 tale Ordine fu trasformato nell'Ordine del Collare, che più che un Ordine vero e proprio era una riunione di Cavalieri (fratelli o compagni) in numero massimo di quindici. Carlo III il Buono, nel 1518 introdusse, tra i nodi del collare che distingueva i Cavalieri, l'immagine dell'Annunziata e volle che si chiamasse Ordine dell'Annunziata, elevando il numero dei Cavalieri a venti ed elevando l'Ordine a Supremo. Gli Statuti furono modificati da Emanuele Filiberto nel 1570 e nel 1577 e, successivamente, da Vittorio Emanuele II nel 1869 che mantenne, tuttavia, il numero di venti Cavalieri. Questi godevano del trattamento di "cugini del Re", con dignità di Grandi Ufficiali dello Stato, e del titolo di Eccellenza. Tale Ordine, tra quelli più nobili e reputati al mondo soprattutto per la sua antichità, essendo stato fondato pochi anni dopo l'Ordine della Giarrettiera e un secolo prima del Toson d'Oro, riordinato con R.D. del 14 marzo 1924, n.300, è stato soppresso con le relative onorificenze dalla legge 178/51.
2. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: nato dalla fusione di quello di San Maurizio, istituito nel 1434 dal Duca di Savoia Amedeo VIII, con quello antichissimo gerosolimitano di San Lazzaro, ad opera di Emanuele Filiberto e con l'autorizzazione di Papa Gregorio XIII, contenuta nella Bolla del 15 gennaio 1573. Riformato da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868 e, successivamente, con RR.DD. 30 dicembre 1929, n. 2245 e 13 gennaio 1930, nn.25 e 36. Esso non è stato soppresso dalla legge 178 del 1951 che, tuttavia, ha stabilito la cessazione del conferimento delle relative onorificenze. In attuazione della XIV disp. trans. della Costituzione, è stato conservato dalla Repubblica come ente ospedaliero e con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, è stato emanato il nuovo ordinamento dell'Ordine al quale sono stati affidati compiti in materia di beneficenza, di istituzione e di culto: esso è persona giuridica di diritto pubblico, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero degli Interni, con sede ancora a Torino.
3. Ordine della Corona d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele II con Decreto del 20 febbraio 1868, n.425, modificato con R.D. 30 dicembre 1929, n.2246, si ricollega alle vicende della Corona Ferrea; soppresso dalla legge 178/51.
4. Ordine Civile di Savoia: istituito da Carlo Alberto con Regie Patenti del 31 ottobre 1831, non avocato né soppresso dalla Repubblica Italiana, rimasto, quindi, di pertinenza di Casa Savoia.
5. Ordine Militare di Savoia: istituito con Regie Patenti del 14 agosto 1815 da Vittorio Emanuele I, avocato dalla Repubblica e trasformato in "Ordine Militare d'Italia" con decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947.
6. Ordine al Merito del Lavoro: in origine fondato da Umberto I nel 1898 con il nome di "Ordine Cavalleresco al Merito Agrario, Industriale e Commerciale", fu istituito nel 1901 da Vittorio Emanuele II; modificato con R.D.22 febbraio 1930, n.136, è stato avocato e conservato dalla Repubblica.
7. Ordine Coloniale della Stella d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele III nel 1914 dopo la conquista della Libia, per premiare le pubbliche benemerenze dei sudditi indigeni ed, eccezionalmente, quelle dei cittadini italiani residenti nelle colonie che non fossero, per quelle benemerenze, insigniti di altre onorificenze di maggior importanza, fu modificato da ultimo con R.D.21 gennaio 1931, n.107; implicitamente soppresso con la perdita delle colonie.
8. Ordine dell'Aquila Romana: istituito nel 1942 da Vittorio Emanuele III durante la seconda guerra mondiale per ricompensare i cittadini stranieri benemeriti della nazione italiana; Ordine non più conferito dopo il 1943 e soppresso con D.L. del 5 ottobre 1944, n.370.
III) Ordini della Santa Sede.
In virtù del terzo comma dell'art. 7 della legge 178/51, tali Ordini continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, cioè dal R.D. 10 luglio 1930, n. 974. L'art.41 del Concordato Lateranense prevede l'obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione dell'atto stesso e domanda dell'interessato; l'autorizzazione all'uso deve quindi essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell'atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell'insignito e sui motivi del conferimento (art.2, R.D. 974/1930). Gli Ordini della Santa Sede si dividono in Ordini di Collazione, cioè concessi direttamente dalla Santa Sede, e di Subcollazione, cioè concessi per delegazione apostolica.
1. Ordine Supremo del Cristo o della Milizia di N.S.G.C. : istituito da Dionigi I, Re del Portogallo nel 1318 e approvato da Papa Giovanni XXII nel 1319; da tale data i Pontefici hanno insignito i Cavalieri dell'Ordine, indipendentemente dai Re portoghesi. Con Breve di riforma del 1905, l'Ordine assunse il carattere di Supremo. E' il più importante degli Ordini Equestri Pontifici e viene conferito a Capi di Stato e Sovrani. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.
2. Ordine dello Speron d'Oro o della Milizia Aurata: l'Ordine della Milizia Aurata fu istituito con Rescritto Pontificio del 16 febbraio 1803 e trasformato da Papa Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del 31 ottobre 1841, il quale lo dedicò a San Silvestro chiamandolo "Ordine di San Silvestro o della Milizia Aurata". Gli insigniti di tale Ordine avevano diritto, tra l'altro, al titolo non trasmissibile di "Conte Palatino". Papa S. Pio X, con Lettere Apostoliche del 7 febbraio 1905, scisse l'Ordine in due: quello dello Speron d'Oro e quello di S.Silvestro. L' Ordine dello Speron d'Oro è riservato a persone di altissimo rango, pur non essendo così importante come l'Ordine Supremo del Cristo. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.
3. Ordine Piano: istituito con Lettere Apostoliche del 17 giugno 1847 da Papa Pio IX che rinnovando la denominazione dei Cavalieri istituiti da Papa Pio IV nel 1559, chiamati dal suo nome Pii ed ornati di titoli di nobiltà, volle denominarlo Piano. Fino al 1939, data in cui fu abolito con Breve di Papa Pio XII dell'11 novembre, era l'unico Ordine pontificio che concedeva la nobiltà agli insigniti: nobiltà ereditaria ai Cavalieri di Gran Croce e personale ai Commendatori con Placca e Commendatori. Le onorificenze sono concesse con Breve.
4. Ordine di San Gregorio Magno: istituito da Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del primo settembre 1831 per premiare i benemeriti verso lo Stato Pontificio; può essere di categoria civile o militare. Le onorificenze sono concesse con Breve.
5. Ordine di San Silvestro Papa: istituito da Papa Gregorio XVI insieme all'Ordine della Milizia Aurata, divenne un Ordine a se stante con Breve del 1905. Le onorificenze sono concesse con Breve.
6. Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione parificato (ex art.3 R.D.974/1930) ristabilito da Papa Alessandro VI nel 1496, il quale offrì al Guardiano del S. Monte di Sion e Commissario Apostolico di Terra Santa la facoltà di nominare i Cavalieri di questo Ordine durante l'assenza del Patriarca di Gerusalemme stabilì che quando quest'ultimo fosse rimesso nella sua sede a lui nuovamente appartenesse la istituzione e creazione dei nuovi Cavalieri. I Francescani ressero l'Ordine fino al 1847, quando, per concordato stipulato tra Santa Sede e Turchia, Papa Pio IX restituì alla sua Chiesa il Patriarca di Gerusalemme e stabilì che ad esso appartenesse per il futuro la creazione dei Cavalieri. Con Breve del 24 gennaio 1863, lo stesso Pio IX riformò gli statuti e, nel 1907, Pio X riservò al Sommo Pontefice il Gran Magistero, fino ad allora tenuto dal Patriarca di Gerusalemme. Dopo alterne vicende, Pio XII con Breve del 14 settembre 1949 approvò i nuovi statuti dell'Ordine con i quali all'art.4 si stabilì che il Pontefice avesse diritto di nominare il Gran Maestro nella persona di un Cardinale di S.R.C.. Lo Statuto definitivo è del 19 luglio 1977, con il quale venne istituita anche la Croce di Benemerenza o Al Merito, al fine di premiare singolari benemerenze verso l'Ordine anche di coloro che non hanno i requisiti per appartenere all'Ordine.
7. Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione, fondato intorno al 1190, a San Giovanni d'Acri nel corso della terza Crociata da alcuni crociati di Brema e Lubecca e accettato da Papa Innocenzo III nel 1199 dopo che aveva già avuto la protezione di Papa Clemente III. Fu in origine un Ordine non internazionale ma destinato ad accogliere Cavalieri di lingua tedesca. In declino dopo essere stati sconfitti dai polacchi a Tennenberg nel 1410, l'Ordine evitò la soppressione definitiva da parte di Napoleone grazie alla protezione degli Asburgo e fu riorganizzato nel 1834 dall'Imperatore d'Austria, Francesco I, e nel 1840 da Ferdinando I. L'Arciduca Eugenio d'Asburgo conservò la carica di Gran Maestro fino al 1923, anno in cui vi rinunciò e fu eletto in sua vece il Vescovo Norberto Giovanni Klein. L'Ordine sopravvisse alla abolizione, da parte della Repubblica Austriaca, degli Ordini Equestri statuali dell'Impero Austro-Ungarico. L'Ordine che è sotto la protezione e vigilanza della Santa Sede, è stato recentemente riformato, conformemente al Codice di Diritto Canonico, con Regole approvate e promulgate con decreto della Santa Congregazione dei Religiosi del 27 novembre 1929, accentuandosi il carattere regolare, cioè monastico dell'Ordine e abolendosi l'obbligo delle prove nobiliari. La Santa Sede, il 22 settembre 1965, ha approvato lo Statuto dei Cavalieri d'Onore e dei "Familiari" o Cavalieri Mariani dell'Ordine Teutonico, cioè dei membri "di Merito".
IV) Ordini della Repubblica di San Marino.
1. Ordine di San Marino: istituito il 13 agosto 1815 dal Consiglio Principe della Serenissima Repubblica, lo Statuto venne approvato dallo stesso Consiglio in data 22 marzo 1860. L'onorificenza viene conferita dal Consiglio Sovrano su proposta dei Capitani Reggenti, i quali hanno facoltà di
fregiarsi della Gran Croce durante il tempo della loro carica.
2. Ordine di S.Agata: istituito il 5 giugno 1923 dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica per ricompensare quei cittadini stranieri che con l'industria, il lavoro e la beneficenza verso le Opere Pie Sammarinesi si sono resi benemeriti della Repubblica.
V) Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta.
Merita una menzione a sé stante tale antichissimo Ordine Magistrale, dato che è l'unico Ordine cavalleresco riconosciuto come soggetto di diritto internazionale Esso è l'Ordine più glorioso della cristianità; fu creato da frà Gerardo di Sasso intorno al 1100, come Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme divenne in seguito anche Militare; detto di Malta da quando Carlo V il 24 luglio 1530, consegnò detta isola ai Cavalieri come nuova sede dell'Ordine, una volta perduta l'isola di Rodi per mano del Solimano nel 1522. Attualmente l'Ordine si regge sulla Carta Costituzionale approvata con Breve Pontificio del 24 giugno 1961. L'Ordine per premiare i meriti nei propri confronti, ha una speciale onorificenza detta "Decorazione al Merito Militense", concedibile indipendentemente dalla nascita e dalla religione professata. Tale Ordine è l'unico riconosciuto come soggetto di Diritto Internazionale e la legge 178/51, nulla ha innovato alle norme in vigore per l'uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni dell'Ordine che rimane, quindi, regolato da specifici Trattati di Diritto Internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna autorizzazione all'uso di dette onorificenze.
VI) Altri Ordini cavallereschi non statuali.
Oltre alle onorificenze degli Ordini cavallereschi sopra indicati, risultano conferite in passato ed ancora attualmente in Italia, onorificenze da parte di Ordini che non promanano da Stati sovrani dei quali appare utile offrire un elenco generale. Esclusi alcuni Ordini dinastici noti ed illustri, per la maggior parte degli Ordini sotto elencati è estremamente difficile individuarne l'esatta posizione e forma giuridica: infatti, alcuni di tali Ordini vivono come associazioni storiche-culturali, altri si riallacciano nel nome ad antichi Ordini senz'altro soppressi od estinti, altri ancora sono Ordini dinastici propri di famiglie ormai verosimilmente estinte, con conseguente sforzo da parte dei loro Gran Maestri di provare genealogicamente la loro discendenza da tali dinastie ex Sovrane; infine di alcuni si sa veramente ben poco, saltando fuori solo nella carta intestata di qualche sedicente loro cavaliere. Queste difficoltà sono le stesse che, come vedremo, portano lo Stato italiano a non autorizzare l'uso delle onorificenze conferite dalla maggior parte di tali Ordini.
La legge 3 marzo 1951, N.178
Gli artt. 7 e 8 della legge 178/51 dispongono quanto segue.
Articolo 7:
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14.
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta. Articolo 8: Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p., ultimo comma.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Mentre il conferimento delle onorificenze nazionali è regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è necessaria alcuna autorizzazione, bastando il fatto del conferimento, il conferimento e l'uso delle onorificenze cavalleresche diverse da quelle nazionali è regolato dalla la legge 3 marzo 1951, n. 178.
Detta legge, oltre ad istituire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, all'art. 7 vieta ai cittadini italiani di usare nel territorio nazionale onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini "non nazionali", se non autorizzati con decreto del Ministro degli Esteri; all'art. 8 vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati e l'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze.
Ordini definibili "non nazionali".
Ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, occorre dunque stabilire in primo luogo quali siano gli Ordini definibili come Ordini di Stati esteri e quali quelli definibili come "non nazionali".
Se nessun dubbio sorge intorno alla definizione degli Ordini appartenenti a Stati esteri come Ordini che sono emanazione diretta della personalità di diritto pubblico di Stati stranieri, nel silenzio della legge, non è viceversa altrettanto agevole definire la categoria degli Ordini "non nazionali". La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi sul punto, elaborando alcuni criteri identificativi degli Ordini non nazionali: il Tribunale di Roma (sent. del 26.2.1962, IX sez. pen.) ha ritenuto, per esempio, che per Ordini non nazionali si devono intendere quegli Ordini che "ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale" e la non nazionalità "deve desumersi dalla nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la sede e dall'eventuale riconoscimento da parte di Stati esteri". Come precisato dal Marchese Prof. Aldo Pezzana (Conferimento di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi indipendenti, in Riv. Ar. 1962, pp.155 e segg.) ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che esso "sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale. (...) Se l'Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana (od ex sovrana), esso dovrà essere considerato «non nazionale», se riconosciuto dalla legislazione dello Stato, del quale il Gran Maestro è cittadino. Se l'Ordine appartiene per diritto ereditario ad una famiglia italiana non ex sovrana o ad una famiglia straniera, che si trovi in analoga situazione ed i cui diritti sull'Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimento delle onorificenze ricadrà sotto le sanzioni di cui all'art.8. Se infine si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi «non nazionale» solo se all'ex Casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale e dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia ex regnante ed alle sue pretese di restaurazione".
In riferimento agli Ordini di quest'ultimo tipo, la Corte di Cassazione (sez.III, 4.2.1963 e sez.III, 6.10.1965) ha precisato che "la fons honoris può rientrare in ogni caso solo come uno degli elementi costitutivi della non nazionalità di un Ordine Cavalleresco, ma non può da sola esprimere il carattere della non nazionalità dell'Ordine stesso; accanto al carattere ereditario sono richiesti il carattere e la organizzazione intesa, anche se non identificabile, in una vera e propria soggettività giuridica internazionale, lo scopo e l'attualità dell'Ordine in rapporto alla sua storia e alla sua tradizione". Per gli Ordini a carattere associativo, secondo il medesimo Pezzana (op.cit., pag.161), "debbono considerarsi «non nazionali» solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico (s'intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze)"; (in tal senso, anche Amedeo Franco, voce Onorificenze in Enc. Dir.,Giuffrè, Milano, 1981).
Se in base ai criteri sopra indicati un Ordine può essere definito come Ordine "non nazionale", esso rientrerà nell'ambito della disciplina di cui all'art. 7; se invece non può essere definito come Ordine "non nazionale", esso sarà da considerarsi come un ente od un'associazione privata, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 8. Dunque, la categoria degli Ordini "non nazionali" di cui all'art. 7, si pone in netta contrapposizione con quella costituita dagli "enti, associazioni o privati" di cui all'art. 8. Infatti, mentre gli Ordini cavallereschi definibili come "non nazionali" (come gli Ordini appartenenti a Stati esteri), possono legittimamente conferire onorificenze che possono essere portate nel territorio della Repubblica da cittadini italiani, previa autorizzazione all'uso loro rilasciata dal Ministro degli Esteri, gli Ordini cavallereschi non definibili come "non nazionali" non possono conferire onorificenze e quelle eventualmente conferite non sono portabili in nessun caso da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, non basta che una onorificenza promani da un Ordine che potremo definire legittimo -- cioè da un Ordine statuale estero, ovvero da un Ordine definibile come "non nazionale" -- affinché il suo uso possa essere autorizzato dallo Stato italiano.
Se come detto gli Ordini "non nazionali" -- ed a maggior ragione gli Ordini statuali esteri -- sono istituzioni legittime che posso liberamente conferire onorificenze cavalleresche, all'ordinamento italiano è in ogni caso riservata la disciplina relativa all'uso delle relative onorificenze, in base al principio per il quale lo Stato ha l'insindacabile diritto di stabilire quali siano le onorificenze che possono essere portate dai propri cittadini nel territorio della Repubblica.
Se tutti gli Ordini legittimi sono in teoria autorizzabili, solo alcuni di essi sono di fatto autorizzati dall'ordinamento italiano. E' infatti rimesso al prudente apprezzamento della Pubblica Amministrazione valutare, caso per caso, se un Ordine sia degno di ottenere che le sue onorificenze siano autorizzate all'uso in Italia.
Sull'argomento, il Ministero degli Affari Esteri è intervenuto da ultimo con la Circolare n. 022/80926 del 6 marzo 2009. Ivi si legge che "vengono attualmente considerati autorizzabili all'uso nel territorio nazionale il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio ed il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di S. Lodovico (Borbone Parma), l'Insigne Real Ordine di S. Gennaro ed il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami), l'Ordine di S. Stefano Papa e Martire e l'Ordine del merito sotto il Titolo di S. Giuseppe (Asburgo Lorena Toscana), le cui autorizzazioni sono curate dal MAE" (il Ministero degli Affari Esteri, N.d.A.).
"Non autorizzabili per contro, in virtù dei principi espressi dalla legge 178/51, sono considerati gli ordini appartenuti al Regno d'Italia ed al patrimonio dinastico dei Savoia (Ordine Supremo della SS. Annunziata, Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e Ordine della Corona d'Italia, ivi inclusi, per analogia di origini, anche l'Ordine Civile di Savoia ed il più recente Ordine al Merito Civile di Savoia)" (...).
"Non si ritiene opportuno allargare l'autorizzabilità al fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, non presentino però alcuna radice o collegamento storico con l'Italia (come ad esempio l'Ordine di N.S. di Villaviciosa del Portogallo, l'Ordine di Danilo I del Montenegro, l'Ordine del Dragone di Annam del Vietnam, l'Ordine Vitezi Rend dell'Ungheria, ed altri)".
Non sono poi considerati "autorizzabili all'uso le distinzioni assegnate da enti non governativi ed organizzazioni private di tipo assistenziale o umanitario e da associazioni private di insigniti di ordini cavallereschi (...); parimenti non si considerano autorizzabili all'uso gli ordini e le distinzioni ecclesiastiche conferite da patriarcati e confraternite religiose di ogni culto o confessione, la cui validità rimane strettamente circoscritta all'Autorità religiosa che le concede" (con esclusione ovviamente degli Ordini Equestri della Santa Sede espressamente disciplinati dal comma terzo dell'art. 7, legge 178/51, N.d.A.) (...).
"Merita infine essere ricordato in tale contesto, che non sono considerati in alcun modo autorizzabili al pubblico fregio tutti gli ordini e le distinzioni di origine privata -- di ispirazione equestre e non -- conferiti da istituzioni, associazioni ed organizzazioni di tipo storico-cavalleresco o dinastico-nobiliare che non godano di un riconoscimento a livello internazionale (indipendentemente dal fatto che tali organizzazioni operino in Italia o all'estero)" (...).
Tali orientamenti, derivati "dalla continua evoluzione della prassi degli ultimi decenni e dal costante perseguimento interpretativo della normativa vigente, possono comunque essere suscettibili -- anche grazie ai contributi e alle valutazioni delle altre Amministrazioni interessate -- di integrazioni, modifiche e miglioramenti".
In base a quanto detto, sintetizzando, è dunque possibile individuare le seguenti categorie di onorificenze.
I) Onorificenze illegittime (o non autorizzabili, o irriconoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che non appartengono a Stati esteri e che neppure sono definibili come "non nazionali"; trattandosi di onorificenze conferite in definitiva da soggetti privati, l'uso di esse non può essere autorizzato in nessun caso.
II) Onorificenze legittime (o autorizzabili, o riconoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che appartengono a Stati esteri o che sono definibili come "non nazionali". L'uso di tali onorificenze è in astratto autorizzabile, ma in concreto l'uso solo di alcune di esse è autorizzato dall'ordinamento italiano. Dunque le onorificenze legittime possono essere distinte in:
a) onorificenze autorizzate (o riconosciute), cioè quelle per le quali il Ministero ritiene concedibile l'autorizzazione all'uso (dipendendo poi l'effettivo rilascio dell'autorizzazione all'insignito da valutazioni riguardanti anche le sue qualità personali);
b) onorificenze non autorizzate (o non riconosciute), cioè quelle per le quali il Ministero ritiene non concedibile l'autorizzazione all'uso in base a considerazioni di carattere discrezionale legate a motivi di opportunità politico-diplomatica, nonché quelle per le quali l'autorizzazione all'uso non può essere concessa per espressa previsione di legge.
Dunque, i cittadini italiani possono liberamente accettare onorificenze cavalleresche, ma se intendono farne uso devono chiedere l'autorizzazione all'uso con domanda rivolta al Ministero degli Affari Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è un atto assolutamente discrezionale dell'Amministrazione; esso dipende dalla verifica della sussistenza di presupposti sia di carattere oggettivo, legati alla qualità dell'Ordine, sia di carattere soggettivo, legati alla qualità dell'insignito. Pur sussistendo in astratto i presupposti oggettivi per la concessione dell'autorizzazione all'uso, trattandosi di una onorificenza che in concreto può essere autorizzata -- derivando da un Ordine estero o che può essere definito come "non nazionale" -- nell'emanazione del provvedimento l'Amministrazione deve valutare anche la presenza dei presupposti soggettivi per il suo rilascio, riguardanti la persona dell'insignito. Dovrà essere preventivamente accertata la moralità della persona, come è richiesto per le onorificenze della Repubblica, e bisognerà valutare se l'onorificenza sia adeguata allo status del soggetto e tenere presente anche quali altre onorificenze egli abbia ricevuto.
In altre parole, il Ministro è assolutamente libero nel valutare se concedere o negare l'autorizzazione, tenendo conto di varie circostanze riguardanti non solo la qualità dell'Ordine ed i rapporti politici e diplomatici tra lo Stato italiano e l'Ordine o lo Stato estero che ha concesso l'onorificenza, ma riguardanti anche la persona dell'insignito: e cioè le sue qualità morali, le sue benemerenze sociali, la sua posizione sociale. La domanda dovrà essere corredata: dal diploma originale di concessione o copia autentica dello stesso, dalla copia autentica di iscrizione all'Ordine e dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa prescritta per ciascun grado. I membri del Governo potranno inviare la loro domanda direttamente al Ministero, mentre i funzionari dello Stato ed i militari la trasmetteranno per il tramite dell'Amministrazione alla quale appartengono, con dispensa dal presentare la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa.
Il Servizio del Cerimoniale istruirà la domanda e, se l'istruttoria darà esito positivo, con riferimento all'esame dei presupposti sia oggettivi che soggettivi, promuoverà la concessione dell'autorizzazione. Detta autorizzazione – che per effetto dell'art. 2, legge 12 gennaio 1991, n. 13, non ha più la forma del decreto Presidente della Repubblica, ma quella del decreto del Ministro degli Esteri -- ha la funzione di parificare le onorificenze "non nazionali" ed estere a quelle italiane, permettendo all'insignito un uso pieno delle medesime.
Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta. Per il terzo comma dell'art. 7, legge 178 del 1951, "l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti", cioè dall'art. 41 del Concordato e dall'art. 2 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974. La prima norma prevede l'obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione dell'atto stesso e domanda dell'interessato; per la seconda, l'autorizzazione all'uso deve essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell'atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell'insignito e sui motivi del conferimento. Per tali Ordini l'autorizzazione dovrà essere promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per il quarto comma del medesimo art. 7, "nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta". Tale Ordine è l'unico riconosciuto come soggetto di diritto internazionale; l'uso delle relative onorificenze, decorazioni e distinzioni rimane regolato dalle norme in vigore, cioè da specifici Trattati di diritto internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna autorizzazione all'uso.
Per quanto riguarda poi gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e per gli assimilati al personale militare, è necessario fare riferimento al Regolamento per la Disciplina delle Uniformi, edito dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2002. Tale Regolamento, dopo aver precisato all'art. 51 cosa siano le decorazioni e cosa i distintivi, all'art. 57 indica gli adempimenti che il militare, insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali, deve compiere per ottenere l'autorizzazione all'uso: la richiesta di autorizzazione, ex art. 7, legge 178 del 1951, va inoltrata per via gerarchica al gabinetto del Ministro da cui il militare dipende che la trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri. L'autorizzazione, se concessa, verrà registrata dallo stesso Ministero e, a richiesta dell'interessato, la decorazione potrà quindi essere trascritta a matricola. Una volta trascritta a matricola, l'uso della decorazione cavalleresca non nazionale e dei relativi nastrini, sarà obbligatorio in ogni circostanza. In base all'art. 58, le decorazioni rilasciate dallo S.M.O.M. non necessitano di autorizzazione; per quelle della Santa Sede e dell'Ordine del Santo Sepolcro, l'autorizzazione deve essere richiesta ai sensi del R.D. 974 del 1930.
Dunque, l'uso di onorificenze cavalleresche nel territorio dello Stato -- ad eccezione di quelle conferite dalla Repubblica italiana o dal Sovrano Militare Ordine di Malta, per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione -- è subordinato al rilascio da parte dello Stato di un'apposita autorizzazione; in caso di uso senza detta autorizzazione, la condotta sarà punibile ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 178 del 1951.In conclusione è necessario quindi illustrare gli illeciti in materia di onorificenze, come emergono dal combinato
disposto degli artt. 7 e 8, legge 178/51, e dell'art. 498 c.p..
A) Conferimento di onorificenze illegittime.
Ipotesi prevista dall'art. 8, comma primo, legge 178 del 1951. Tale norma punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e con la sanzione accessoria prevista dal comma terzo della pubblicazione della sentenza di condanna, chiunque, come privato, ovvero nell'ambito di enti o associazioni, conferisca onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi forma o denominazione. Per la sussistenza del delitto è necessario che il conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi a tutti gli effetti Ordini illegittimi. Preliminarmente si deve dunque accertare la qualità dell'ente che ha conferito l'onorificenza. E' necessario poi che il conferimento sia avvenuto nel territorio dello Stato. Questo perchè, non specificando l'art. 8, primo comma, il luogo del conferimento, deve applicarsi il principio della territorialità della legge penale (art. 3 c.p.).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nel 1999, "lo Stato italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicchè detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano"; tuttavia la punibilità comprende "non solo l'atto unilaterale di «conferimento», costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile come «assegnazione» del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile"; pertanto, "l'illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile, tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un'uniforme repressione. Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione «in qualsiasi forma e denominazione» contenuta nel precetto in esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può essere suddistinto il «conferimento» delle onorificenze". Dunque, il conferimento non consentito di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche include non solo l'atto unilaterale di assegnazione del titolo "cartaceo", ma anche la cerimonia di investitura in quanto modalità nella quale il predetto conferimento si attua. Conseguentemente il reato si configura anche nell'ipotesi in cui il conferimento "cartaceo"del titolo sia avvenuto all'estero, ma la cerimonia di investitura in Italia.
Infine vi è da dire che la condotta punita è quella del semplice "conferimento", quindi, per la perfezione del delitto si prescinde dal fatto della accettazione o non accettazione della onorificenza da parte dell'insignito.
B) Uso di onorificenze illegittime.
L'art. 8, comma secondo, legge 178 del 1951, punisce con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferite (anche prima dell'entrata in vigore della legge del 1951) da enti, associazioni o privati. Per la sussistenza dell'illecito è necessario che l'uso abbia per oggetto onorificenze conferite da soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi Ordini illegittimi. Posto che l'ordinamento non punisce la semplice accettazione, l'illecito può essere commesso sia dal cittadino italiano sia dallo straniero ma, trattandosi di illecito amministrativo, deve essere commesso nel territorio dello Stato anche se il suo presupposto, cioè il conferimento della onorificenza, sia avvenuto all'estero.
C) Uso non autorizzato di onorificenze legittime.
Ipotesi prevista dall'art. 7, legge 178 del 1951, che punisce con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini "non nazionali" senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli Esteri. E' necessario che l'uso avvenga senza la preventiva autorizzazione del Ministro degli Esteri e che l'uso abbia per oggetto onorificenze legittime: qualora si trattasse di onorificenze illegittime, ricorrerebbe la fattispecie precedente. Come non è punita la semplice accettazione di onorificenze illegittime, non è punita la semplice accettazione di onorificenze legittime.
Per espressa previsione legislativa, il fatto è punibile solo se commesso da cittadini italiani nel territorio dello Stato.
D) Arrogazione di onorificenze.
Ipotesi prevista come illecito amministrativo dal comma secondo dell'art. 498 c.p. che punisce il fatto di chi si arroghi "titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche", con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice. Presupposto di tale illecito è la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno dell'originario atto di conferimento, come nel caso di sospensione o revoca dell'atto o come nel caso di condanna dell'insignito alla pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. L'espressione arrogazione implica, oltre al concetto di autoattribuzione, quello di "far mostra" pubblicamente o con estranei, pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in privato.
E) Il reato previsto e punito dall'art. 275 c.p.
di accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico in guerra con lo Stato italiano, è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.
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